tassazione frontaliere fuori zona

  • Modello Ocse e criterio del luogo di lavoro
    L’articolo 15 della Convenzione Modello dell’Ocse riguardante la doppia imposizione sul reddito e sul capitale stabilisce che le retribuzioni percepite da un lavoratore residente in un Paese per l’attività svolta in un altro Paese sono sottoposte alla tassazione di quest’ultimo a condizione che il datore di lavoro sia ivi residente e che l’interessato vi sia presente per più di 183 giorni durante il corso dell’anno fiscale in esame (si rappresenta inoltre che l’articolo 18 del medesimo Modello, invece, sancisce che le pensioni sono imponibili esclusivamente nel luogo di residenza del titolare). Il lavoro frontaliero (specificato dai trattati internazionali volti ad evitare che lo stesso reddito prodotto venga tassato due volte), generalmente, viene regolato, ai fini della imposizione fiscale, col criterio del luogo di residenza quando il contribuente vive nella zona frontaliera di uno Stato e lavora in quella di un altro Stato, e a patto che l’interessato ritorni regolarmente presso il suo domicilio. Se il luogo di residenza e/o quello di lavoro sono situati fuori dal confine frontaliero tale reddito è tassato nel luogo in cui il lavoratore è occupato (tassazione alla fonte).

    luca 28 mai 2009, 05:07 - Signaler un abus
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Lavorare in Ticino come frontaliere. le tasse da pagare all'ITALIA

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